Malattia

  • Il lavoratore malato deve comunicare all’azienda prima dell’inizio del suo orario di lavoro specificando l’indirizzo in cui è reperibile.
  • Il lavoratore dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo della stessa inviata dal medico telematicamente e la relativa prognosi.
  • Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Il lavoratore che durante il periodo di malattia debba recarsi in altro luogo ha l’obbligo di avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando l’indirizzo dove è possibile effettuare il controllo di cui al successivo punto.
  • Il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile all’indirizzo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
  • Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto (comporto) è pari a 12 mesi e si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.
  • Prima che siano superati i limiti di comporto, il lavoratore a tempo indeterminato, al perdurare dello stato di malattia, può richiedere all’azienda di fruire: delle giornate di ferie eventualmente maturate e non fruite; di un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute della durata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indicato nell’attestato di malattia. In entrambi i casi la richiesta deve essere presentata dal lavoratore per iscritto. Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.